La legge 107 prevede con gli
articoli 180 e 181 che il Governo sia delegato ad adottare entro febbraio 2017
uno o più decreti legislativi in relazione al “sistema” 0-3 e 3-6.
Non ho
volutamente scritto sistema 0-6 perché sta passando l’idea sbagliata che
scompariranno “nidi e scuole dell’infanzia” sostituite da un unico servizio. Il
punto 7 del comma e) dell’art. 181 ricorda che un decreto legislativo si
occuperà della “promozione della costituzione di poli per l’infanzia per
bambini di età fino a sei anni, anche aggregati a scuole primarie e istituti
comprensivi” e questo probabilmente significa che oltre al servizi 0-3 e
alle scuole 3-6 potranno strutturarsi poli 0-6 che già esistono in molte parti
d’Italia. Questo possibile futuro scenario ci invita ad aprire alcune
riflessioni che, forti delle esperienze realizzate, ci conducono
inevitabilmente a identificare tematiche da riempire di contenuti. Rapporti
numerici, spazi, forme organizzative, attività, costi e finanziamenti... sono
solo alcuni temi su cui sarà necessario prendere decisioni e operare scelte.
Sono tematiche per lo più inserite nel punto 1.3 del comma e) dell’art. 181 che
precedentemente, al punto 1.2, prevede “la qualificazione universitaria e la
formazione continua del personale dei servizi educativi per l’infanzia e della
scuola dell’infanzia”. Già nelle scuole per l’infanzia titoli d’accesso per
l’insegnamento consistono in: laurea in Scienze della formazione primaria
(titolo abilitante all'insegnamento, art. 6, L. 169/2008) e diploma Magistrale
o diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico conseguito entro l’anno scolastico
2001-2002 (DM 10 marzo 1997) (cfr. www.istruzione.it/urp/titoli_accesso.shtml).
Differente la situazione nei servizi 0-3 che sono condizionati da legislazioni
regionali molto diversificate. Per fare solo un esempio, dal 1 settembre 2015
per lavorare in servizi educativi per la prima infanzia in Emilia-Romagna è
necessario disporre dei diplomi di laurea: in Pedagogia, Scienze
dell’educazione, Scienze della formazione primaria; diploma di laurea triennale
di cui alla classe L19 del Decreto del Ministero dell’università e della
ricerca 26 luglio 2007; diploma di laurea magistrale previsto dal Decreto del
Ministero dell’università e della ricerca 16 marzo 2007 “Determinazione delle
classi di laurea magistrale”; Diplomi universitari o lauree equipollenti,
equiparate o riconosciute ai sensi di legge (cfr. www.regione.emilia-romagna.it/servizi.prima-infanzia.emilia-romagna).
Queste situazioni sono frutto di scelte connesse ai percorsi e alle storie di
questi due mondi e naturalmente dalle dimensioni universitarie e normative.
Dimensione normativa italiana che si arricchisce della Proposta di legge 2656
“Disciplina delle professioni di educatore e di pedagogista” (www.camera.it/leg17/126?idDocumento=2656)
che prevede finalmente – prendendo a riferimento la normativa europea – il
riconoscimento in Italia dell’educatore e del pedagogista. Partendo dalle
situazioni esistenti della scuola dell’infanzia e dei servizi 0-3, dalla
proposta di legge “Iori”, con lo stimolo dei poli 0-6 sarà possibile domandarsi
chi e con quale formazione iniziale lavorerà in questi servizi consapevoli che
oltre alle lobby, oltre ai comprensibili interessi di parte, oltre alle rendite
di posizione ci sono loro, i bambini e le bambine che necessitano di un
accompagnamento qualificato e competente.
Nessun commento:
Posta un commento