lunedì 11 novembre 2013

Scuole dell'infanzia e insegnamento della religione cattolica. A che punto siamo?

Nelle scorse settimane è arrivata una ‘richiesta di aiuto’ alla pagina Facebook della Rivista Bambini. Il tema è quello dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole dell’infanzia, ed una maestra chiedeva alcuni chiarimenti riguardo la normativa, gli obblighi, le modalità di gestione della cosa.
Questo articolo nasce dall'esigenza di approfondire questo tema, e per farlo siamo partiti da materiali di diversa provenienza: documentazione di servizi e di amministrazioni pubbliche, lavori di formazione, interventi in seminari e giornate di studio.

Per fare un po’ di ordine.
Fino al 1985, anno in cui è stato firmato il nuovo Concordato tra Stato Italiano e Santa Sede, il vecchio Concordato del ’29 dichiarava la religione cattolica, religione di Stato, quindi fondamento e coronamento della istruzione pubblica delle scuole di ogni ordine e grado in Italia. Questo significava non solo la presenza dell’insegnamento della religione cattolica in ore specifiche per tutti (ad esempio nella mia scuola alle elementari veniva un sacerdote una volta alla settimana) ma anche, soprattutto nella scuola materna ed elementare, presenza diffusa di contenuti e rituali della religione cattolica dentro al normale svolgimento delle lezioni (es. preghiere ad inizio e fine mattina, letture bibliche o dei vangeli apocrifi o favolette morali di ispirazione cristiana nei libri di lettura, ecc.). A salvaguardia dei bambini appartenenti a religioni differenti o a famiglie che facevano una opzione atea o agnostica, c’era il diritto all'esonero, introdotto comunque in tempi abbastanza recenti, che significava uscire dall'aula e non avere alternative di un qualche significato, che segnava perlopiù il bambino in modo negativo, e che non metteva al riparo i bambini da una istruzione che metteva al centro la religione cattolica essendo i suoi contenuti e dogmi diffusi all'interno del curricolo scolastico.
Tutto ciò si fondava sull'idea di una religione unica, che doveva costituirsi parte della formazione di tutti, essendo alla radice e parte della cultura del nostro Paese, ma con un approccio, non culturale, che ancora viene affermato pensate al dibattito che si è svolto su questo tema nella stesura della costituzione europea…., ma dogmatico e di fede, dove la religione, nel nostro caso cattolica veniva proposta come verità indiscutibile e assoluta.

Nel 1985, la firma del nuovo Concordato tra Santa Sede e Stato italiano, cambia le regole del gioco: definendo la religione cattolica non più religione di Stato, ma riconoscendo che “i principi della religione cattolica fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano” lo Stato si impegna a garantire l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado istituendo ore specifiche e separate di detto insegnamento di cui le famiglie o gli studenti possono avvalersi o non avvalersi. Questa dichiarazione ha trovato poi la sua forma attuativa nell’Intesa tra Santa Sede e Ministero della Pubblica Istruzione (era ministro la Falcucci) che stabilisce fra l’altro l’istituzione nella scuola materna di due ore settimanali di insegnamento della Religione Cattolica, realizzate, qualora le insegnanti titolari non accettassero o fossero ritenute non idonee dalla Chiesa, da una insegnante appositamente assunta.
In questo modo veniva introdotta una distinzione che non c’era nella legislazione precedente: tra religione, in questo caso cattolica, e religiosità o sentimento religioso o dimensione spirituale. La religione cattolica, nel nostro caso, ma anche altre che firmassero identica Intesa (e ce ne sono), materia di insegnamento dentro alle ore specifiche e separate di insegnamento, la religiosità, distinta dalla religione, presente all'interno degli orientamenti e dei programmi come parte della costruzione del sé e della relazione con l’altro.

Quali possibilità, quali esperienze.

Per dare una risposta concreta a quanto riportato nella normativa nazionale, sono nate diverse esperienze spesso basate anche su accordi presi a livello locale tra istituzioni e organi della chiesa cattolica. La normativa, inoltre, è stata aggiornata e, per meglio trattare le diverse situazioni presenti a livello territoriale (scuole statali, comunali paritarie, private paritarie, ecc.) ci si riferisce fondamentalmente dal D.P.R. 20 agosto 2012 n. 175 (recante “esecuzione dell’intesa  tra il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per  l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmato il 28 giugno 2012”) e dalle norme ad esso richiamate.

Sostanzialmente, le scuole dell’infanzia comunali, al fine di mantenere parità con le scuole materne statali ed ottenere il correlato contributo economico statale, devono conformarsi al D.P.R. ed alle norme correlate. Da diversi principi dell’ordinamento giuridico, si desume che vengono fatte salve le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro dell’Ente Locale, che riguardano il trattamento economico e giuridico del personale: ne deriva, ad esempio, che il personale assunto da un comune ha una retribuzione ed un obbligo orario di lavoro diverso da quello statale. Nel caso del comune di Milano, ad esempio, le educatrici IRC sono tenute a prestare attività educativa per 30 ore settimanali e 200 ore annuali (mediamente 20  a mese) per attività correlate (riunioni, aggiornamento, ecc.).

Per quanto riguarda la selezione e l’assunzione di insegnanti di religione, l’Intesa tra l’Autorità Scolastica e la Conferenza Episcopale Italiana prevede per il personale il possesso di idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano e da esso non revocata,e la nomina, d'intesa con l'ordinario diocesano, fatta dalle competenti autorità scolastiche ai sensi della normativa statale.
Gli insegnanti della Religione Cattolica, per poter ottenere l’Idoneità all'Insegnamento della Religione Cattolica mediante apposito provvedimento conferito dall'Autorità Ecclesiastica nella persona dell’Ordinario Diocesano, devono obbligatoriamente seguire rigorose procedure regolamentate dal Servizio per l’Insegnamento della Religione Cattolica dell’Arcidiocesi competente per territorio e, oltre a dover possedere determinati requisiti previsti dai canoni 804 e 805 del Diritto Canonico e dall'Intesa tra la C.E.I. e il Ministero della pubblica Istruzione DPR 751/1985 e DPR 202/1990, devono seguire costantemente appositi percorsi di formazione annuali e sostenere, con esito positivo, esami finali di valutazione.

Tanto per restare su alcuni esempi concreti, A Reggio Emilia è stata realizzata una interessante esperienza che ha visto la costruzione di un  percorso con la Diocesi (Ufficio pastorale scolastica) in cui sono state definite modalità di applicazione dell’Intesa che prevedono che non ci siano ore separate di insegnamento di religione cattolica, ma  una attenzione alla dimensione religiosa o sentimento religioso che è parte della natura umana e fa riferimento alle grandi domande della vita e alla relazione con gli altri.





Riferimenti normativi
Concordato tra Santa Sede e Stato italiano, 18 febbraio 1985. Articolo 9.

L. 25 marzo 1985, n. 121 - Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede

Intesa 14 dicembre 1985, resa esecutiva nella Repubblica Italiana con d.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751, e modificata con l'intesa del 13 giugno 1990, resa esecutiva con d.P.R. 23 giugno 1990, n. 202

DPR 20 agosto 2012, n. 175, recante “Esecuzione dell’intesa tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012”

Si sottolinea che quest’ultimo è il riferimento più recente in cui si dice che le scuole dell’infanzia pubbliche, far cui anche le paritarie, devono garantire 60 ore annuali di insegnamento della religione cattolica. Il D.P.R. stabilisce anche i titoli di studio necessari alle insegnanti per impartire tale insegnamento.

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