Nelle scorse settimane è arrivata
una ‘richiesta di aiuto’ alla pagina Facebook della Rivista Bambini. Il tema è
quello dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole dell’infanzia,
ed una maestra chiedeva alcuni chiarimenti riguardo la normativa, gli obblighi,
le modalità di gestione della cosa.
Questo articolo nasce
dall'esigenza di approfondire questo tema, e per farlo siamo partiti da
materiali di diversa provenienza: documentazione di servizi e di
amministrazioni pubbliche, lavori di formazione, interventi in seminari e
giornate di studio.
Per fare un po’ di ordine.
Fino al 1985, anno in cui è stato
firmato il nuovo Concordato tra Stato Italiano e Santa Sede, il vecchio
Concordato del ’29 dichiarava la religione cattolica, religione di Stato, quindi
fondamento e coronamento della istruzione pubblica delle scuole di ogni ordine
e grado in Italia. Questo significava non solo la presenza dell’insegnamento
della religione cattolica in ore specifiche per tutti (ad esempio nella mia
scuola alle elementari veniva un sacerdote una volta alla settimana) ma anche,
soprattutto nella scuola materna ed elementare, presenza diffusa di contenuti e
rituali della religione cattolica dentro al normale svolgimento delle lezioni
(es. preghiere ad inizio e fine mattina, letture bibliche o dei vangeli
apocrifi o favolette morali di ispirazione cristiana nei libri di lettura,
ecc.). A salvaguardia dei bambini appartenenti a religioni differenti o a
famiglie che facevano una opzione atea o agnostica, c’era il diritto all'esonero,
introdotto comunque in tempi abbastanza recenti, che significava uscire
dall'aula e non avere alternative di un qualche significato, che segnava
perlopiù il bambino in modo negativo, e che non metteva al riparo i bambini da
una istruzione che metteva al centro la religione cattolica essendo i suoi
contenuti e dogmi diffusi all'interno del curricolo scolastico.
Tutto ciò si fondava sull'idea di
una religione unica, che doveva costituirsi parte della formazione di tutti,
essendo alla radice e parte della cultura del nostro Paese, ma con un
approccio, non culturale, che ancora viene affermato pensate al dibattito che
si è svolto su questo tema nella stesura della costituzione europea…., ma
dogmatico e di fede, dove la religione, nel nostro caso cattolica veniva
proposta come verità indiscutibile e assoluta.
Nel 1985, la firma del nuovo
Concordato tra Santa Sede e Stato italiano, cambia le regole del gioco:
definendo la religione cattolica non più religione di Stato, ma riconoscendo
che “i principi della religione cattolica fanno parte del patrimonio storico
del popolo italiano” lo Stato si impegna a garantire l’insegnamento della
religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado istituendo ore
specifiche e separate di detto insegnamento di cui le famiglie o gli studenti
possono avvalersi o non avvalersi. Questa dichiarazione ha trovato poi la sua
forma attuativa nell’Intesa tra Santa Sede e Ministero della Pubblica
Istruzione (era ministro la
Falcucci ) che stabilisce fra l’altro l’istituzione nella
scuola materna di due ore settimanali di insegnamento della Religione
Cattolica, realizzate, qualora le insegnanti titolari non accettassero o
fossero ritenute non idonee dalla Chiesa, da una insegnante appositamente
assunta.
In questo modo veniva introdotta
una distinzione che non c’era nella legislazione precedente: tra religione, in
questo caso cattolica, e religiosità o sentimento religioso o dimensione
spirituale. La religione cattolica, nel nostro caso, ma anche altre che
firmassero identica Intesa (e ce ne sono), materia di insegnamento dentro alle
ore specifiche e separate di insegnamento, la religiosità, distinta dalla
religione, presente all'interno degli orientamenti e dei programmi come parte
della costruzione del sé e della relazione con l’altro.
Quali possibilità, quali
esperienze.
Per dare una risposta concreta a
quanto riportato nella normativa nazionale, sono nate diverse esperienze spesso
basate anche su accordi presi a livello locale tra istituzioni e organi della
chiesa cattolica. La normativa, inoltre, è stata aggiornata e, per meglio
trattare le diverse situazioni presenti a livello territoriale (scuole statali,
comunali paritarie, private paritarie, ecc.) ci si riferisce fondamentalmente
dal D.P.R. 20 agosto 2012 n. 175 (recante “esecuzione dell’intesa tra il Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale
italiana per l’insegnamento della
religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmato il 28 giugno 2012” ) e dalle norme ad esso
richiamate.
Sostanzialmente, le scuole
dell’infanzia comunali, al fine di mantenere parità con le scuole materne
statali ed ottenere il correlato contributo economico statale, devono
conformarsi al D.P.R. ed alle norme correlate. Da diversi principi dell’ordinamento
giuridico, si desume che vengono fatte salve le clausole dei contratti
collettivi nazionali di lavoro dell’Ente Locale, che riguardano il trattamento
economico e giuridico del personale: ne deriva, ad esempio, che il personale
assunto da un comune ha una retribuzione ed un obbligo orario di lavoro diverso
da quello statale. Nel caso del comune di Milano, ad esempio, le educatrici IRC
sono tenute a prestare attività educativa per 30 ore settimanali e 200 ore
annuali (mediamente 20 a mese) per
attività correlate (riunioni, aggiornamento, ecc.).
Per quanto riguarda la selezione
e l’assunzione di insegnanti di religione, l’Intesa tra l’Autorità Scolastica e
la Conferenza
Episcopale Italiana prevede per il personale il possesso di
idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano e da esso non revocata,e la
nomina, d'intesa con l'ordinario diocesano, fatta dalle competenti autorità
scolastiche ai sensi della normativa statale.
Gli insegnanti della Religione
Cattolica, per poter ottenere l’Idoneità all'Insegnamento della Religione
Cattolica mediante apposito provvedimento conferito dall'Autorità Ecclesiastica
nella persona dell’Ordinario Diocesano, devono obbligatoriamente seguire
rigorose procedure regolamentate dal Servizio per l’Insegnamento della Religione
Cattolica dell’Arcidiocesi competente per territorio e, oltre a dover possedere
determinati requisiti previsti dai canoni 804 e 805 del Diritto Canonico e
dall'Intesa tra la C.E .I.
e il Ministero della pubblica Istruzione DPR 751/1985 e DPR 202/1990, devono
seguire costantemente appositi percorsi di formazione annuali e sostenere, con
esito positivo, esami finali di valutazione.
Tanto per restare su alcuni
esempi concreti, A Reggio Emilia è stata realizzata una interessante esperienza
che ha visto la costruzione di un percorso
con la Diocesi
(Ufficio pastorale scolastica) in cui sono state definite modalità di applicazione
dell’Intesa che prevedono che non ci siano ore separate di insegnamento di
religione cattolica, ma una attenzione
alla dimensione religiosa o sentimento religioso che è parte della natura umana
e fa riferimento alle grandi domande della vita e alla relazione con gli altri.
Riferimenti normativi
Concordato tra Santa Sede e Stato
italiano, 18 febbraio 1985. Articolo 9.
L. 25 marzo 1985, n. 121 -
Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma
il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense
dell'11 febbraio 1929, tra la
Repubblica italiana e la Santa Sede
Intesa 14 dicembre 1985, resa
esecutiva nella Repubblica Italiana con d.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751, e
modificata con l'intesa del 13 giugno 1990, resa esecutiva con d.P.R. 23 giugno
1990, n. 202
DPR 20 agosto 2012, n. 175,
recante “Esecuzione dell’intesa tra il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e il Presidente della Conferenza Episcopale
Italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche,
firmata il 28 giugno 2012”
Si sottolinea che quest’ultimo è
il riferimento più recente in cui si dice che le scuole dell’infanzia
pubbliche, far cui anche le paritarie, devono garantire 60 ore annuali di
insegnamento della religione cattolica. Il D.P.R. stabilisce anche i titoli di
studio necessari alle insegnanti per impartire tale insegnamento.
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